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L'art.
110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. e il
decreto
delle regole tecniche del 4 dicembre 2003 individuano
la categoria degli apparecchi
con vincita in denaro,
meglio noti come NEW SLOT , specificandone le
caratteristiche:
-
gli elementi di abilità o di intrattenimento sono
preponderanti rispetto all'aleatorietà (non condizionati,
quindi, solo dalla fortuna);
-
l'attivazione del gioco avviene soltanto con l'introduzione
di moneta del valore massimo di 1 euro;
-
la durata minima di una partita è di 4 secondi;
-
la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore
non superiore a 100 euro, avviene subito dopo la conclusione
della partita ed esclusivamente in monete;
-
le vincite, calcolate dall’apparecchio su un ciclo
complessivo si non più di 140.000 partite, non deve essere
inferiore al 75% delle somme giocate;
-
l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18 anni;
-
gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o,
comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
Ultimo aggiornamento: 03 MAGGIO 2006 16:01
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APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO
L'art.
110, comma 7 del T.U.L.P.S. e il D.
Dirett. 8 novembre 2005 n. 133/UDG individuano
due categorie di apparecchi
senza vincita in denaro,
specificandone le caratteristiche:
-
Gli apparecchi di cui al comma 7, lettera a) come le gru, le
pesche verticali o orizzontali di abilità, ecc... si
caratterizzano per:
-
il funzionamento elettromeccanico ovvero con dispositivi
meccanici attraverso i quali si possa specificamente
esercitare l’abilità del giocatore;
-
l’assenza di monitor;
-
l’interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di
esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica,
con esclusione di elementi di gioco basati specificamente
su alea programmata;
-
l’erogazione del premio consistente in piccola
oggettistica (di valore non superiore a venti volte il
costo della partita: massimo 20 euro), direttamente da
parte dell’apparecchio, immediatamente dopo la conclusione
della partita, con esclusione della possibilità di
conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri
premi di qualunque specie;
-
l’attivazione dell’apparecchio unicamente con
l’introduzione di monete metalliche di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro;
-
Gli apparecchi di cui al comma 7, lettera c) generalmente
noti come videogiochi si caratterizzano, invece, per:
-
l’assenza di qualsiasi vincita;
-
la variabilità della durata della partita, in funzione del
livello di abilità espresso dal giocatore durante la
partita;
-
l’interazione con il giocatore al fine di consentirgli di
esprimere la sola abilità fisica, mentale o strategica e
l’assenza di qualsiasi componente aleatoria;
-
il costo della singola partita, che può essere superiore a
50 centesimi di euro;
Tutti
gli apparecchi di cui al comma 7 devono essere dotati di
dispositivi che ne garantiscano la immodificabilità delle
caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e
distribuzione dei premi, fino alla completa disattivazione nei
casi di manomissione o di tentativo di accesso alla memoria,
così come stabilito dal D.
Dirett. 8 novembre 2005.
L'art.
14-bis, comma 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 individua,
nell'ambito degli apparecchi
senza vincita in denaro,
l'ulteriore categoria degli apparecchi meccanici ed
elettromeccanici, rinviando a decreti direttoriali per la
determinazione forfetaria della relativa base imponibile ai
fini dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI).
Tali decreti in relazione alle differenti caratteristiche
tecniche fanno riferimento a 6 sottocategorie di apparecchi
attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:
-
biliardo e apparecchi similari;
-
elettrogrammofono e apparecchi similari;
-
calcio balilla, bigliardini e apparecchi similari;
-
flipper, gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi
similari;
-
congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi
similari;
-
gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.
Ultimo aggiornamento: 19 OTTOBRE 2006 10:34
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